IVA sul posto barca, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’imponibilità della locazione

di Redazione Commenta

Dopo le speranze per l’abolizione del regime d’imponibilità, ai fini dell’IVA, sulla locazione dei posti barca, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 13 marzo 2009, l’altro ieri l’Agenzia della Entrate, con la risoluzione n° 1 del 19.01.2010 ribadisce l’applicabilità del regime fiscale IVA sulla locazione dei posti barca.

Con una risoluzione che direi quantomeno capziosa e poco articolata, l’organismo del Ministero delle Finanze smentisce la sentenza della Corte di Cassazione che aveva dato ragione ad un ricorrente, il quale aveva ottenuto una concessione demaniale per gestire un’area portuale.

La suprema Corte aveva fatto proprie alcune considerazioni in materia di locazione d’immobili ribadendo, con la sentenza n. 6138 del 13 marzo 2009, che:

un rapporto di concessione instaurato tra un ente pubblico ed un soggetto privato, avente ad oggetto beni del demanio marittimo, rappresenta operazione di locazione di terreni, in relazione alla quale il menzionato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede all’art. 10, comma 1, n. 8  il trattamento di esenzione dall’IVA interna.

L’Agenzia, nella propria risoluzione  invece afferma che, pur riconoscendo corretta l’interpretazione della nozione di locazione d’immobili fatta dalla Corte di Cassazione in materia di concessioni demaniali, questa non potrebbe applicarsi in concreto alla questione specifica della locazione dei posti barca, infatti l’Agenzia afferma: 

Le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte, tuttavia, non possono estendersi integralmente al caso oggetto dell’istanza di interpello in esame. In particolare non risultano mutuabili le indicazioni relative al regime IVA applicabile all’operazione di concessione, atteso che la citata sentenza n. 6138, pur riferendosi ad ambiti portuali, non riguarda le locazioni di posti barca.

Orbene l’illustre Agenzia se da un lato riconosce l’effettività della nozione di locazione d’immobili quando vi è una concessione demaniale, dall’altro disconosce il presupposto stesso affermando che i posti barca devono essere assimilati ai parcheggi di sosta per veicoli cosi come specifica nel testo:” In tema di posti barca occorre richiamare, invece, la sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo 2005 (causa 428/02), con la quale la Corte di Giustizia, pronunciandosi in relazione al trattamento IVA di operazioni di locazione in un porto per imbarcazioni da diporto – sia di posti barca in acqua sia di posti a terra per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni -, ha affermato che dette operazioni vanno ricondotte alla nozione comunitaria di “locazione di beni immobili” ma, più in particolare, sono ricomprese nelle “locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli”.

La palese incoerenza interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate si evince dal fatto stesso che nella concessione demaniale per i posti barca gli acquirenti della concessione possono godere in via esclusiva di un bene, che è di proprietà del demanio, per un determinato periodo di tempo e su questo diritto possono eseguire tutte le operazioni tipiche dei diritti reali ( cessione, locazione, comodato ecc.) mentre chi occupa un posteggio a pagamento non può goderne in via esclusiva ma solo per il tempo concesso della sosta.

Inoltre la maggior parte dei porti turistici e delle marine oltre al posto barca somministrano una serie di servizi più tipici di una attività locativa di un bene immobile, quali: forniture corrente elettrica, acqua, servizio di sorveglianza e custodia, raccolta e smaltimento rifiuti ed altri servizi accessori come ristorazione e servizi ludici e ricreativi, tutte attività che la locazione di un posto per sosta per veicoli non offre.
Sarebbe stato più coerente da parte dell’Agenzia dell’Entrate suddividere le varie tipologie di servizi che un moderno marina offre, differenziando quelli soggetti ad IVA , da quelli che secondo la mia modesta opinione possono rientrare nella nozione di locazione di bene immobile, come il posto barca.

Questa differenziazione oltre che avvantaggiare parzialmente l’utente finale avrebbe permesso l’emersione di una gran parte di introiti evasi che gravitano nell’ambito della locazione dei posti barca, soprattutto in certe “marine” fluviali dove  non esistono veri e propri servizi  e le concessioni demaniali sono del tutto aleatorie o concesse per altre attività.

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