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Yacht con bandiera estera, quando dichiararli in Unico?

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Mi preme chiarire alcuni problemi pratici sorti dopo la risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n° 172 del 3 luglio 2009, nella quale si affermava che gli Yacht acquistati e detenuti all’estero devono essere dichiarati nel modello Unico al quadro RW, in quanto investimenti che potrebbero produrre redditi suscettibili di tassazione in Italia.

Dalla risoluzione parrebbe che tutte le barche battenti bandiera comunitaria o iscritte nei registri esteri, devono essere soggette al così detto  monitoraggio fiscali di cui al quadro RW. Nella citata risoluzione si precisa inoltre che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per tutte le attività od investimenti esteri in grado di produrre redditi imponibili nel nostro paese.

Da una prima analisi sembra che la compilazione del quadro sopraccitato sia doverosa se un cittadino italiano è proprietario di una barca con bandiera comunitaria o di una barca immatricolata in un paese extra UE, anche se dal possesso di tale barca non deriva un reddito imponibile in quanto il mezzo è tenuto a disposizione del proprietario e non ceduto a titolo oneroso.

In realtà la questione presenta alcune varianti e modalità diverse. In primo luogo chiarisco che l’obbligo di compilazione del modello RW è certamente obbligatorio nel caso in cui una persona fisica detenga una imbarcazione con bandiera extra UE, al pari di qualsiasi altro bene immobile comprato all’estero, anche se l’imbarcazione è detenuta in un paese della UE e non produce reddito.

Nel secondo caso, una barca con bandiera comunitaria detenuta in Italia da un cittadino italiano, non deve essere dichiarata nel modello RW solo se non produce redditi imponibili, al contrario se l’imbarcazione viene ceduta a titolo oneroso deve essere dichiarata nel prescritto quadro.

Nel terzo ed ultimo caso, lo yacht battente bandiera comunitaria detenuta all’estero deve essere dichiarato nel modello in quanto assimilabile ad un investimento estero, che al pari di altri beni immobili, è potenzialmente suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia.

Per effetto di questo orientamento dell’Agenzia dell’Entrate da tale potenzialità reddituale conseguirebbe l’obbligo di compilazione delle sezioni II e III del quadro RW, anche se nell’anno di riferimento della dichiarazione la barca non ha prodotto redditi, ma è stata tenuta a disposizione del proprietario.

Per quanto riguarda le precedenti dichiarazioni, non presentate secondo questo schema, si potrebbe incorrere, se scoperti, in sanzioni o multe, pertanto è consigliabile avvalersi dello “scudo fiscale” attualmente in vigore al fine di sanare le posizioni irregolari. Per quando riguarda i natanti nessuna dichiarazione è prevista solo se non vi è iscrizione nel registro estero, al contrario seguono le stesse regole delle imbarcazioni da diporto.